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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
34.3.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, ma a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il comma:
  1-bis. Il progetto di bonifica di cui al comma 1 di un sito di estensione superiore a quindicimila metri quadrati può essere attuato in non più di tre fasi ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a quattrocentomila metri quadrati, il numero delle fasi o lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'Autorità competente. Il cronoprogramma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relative all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.