Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Registro delle associazioni nazionali delle Città di Identità).
1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto delle produzioni agricole di eccellenza e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del made in Italy, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di identità.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma precedente.
3. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.