Aggiungere, infine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.