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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.38.176.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
0.38.176.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente e con l'ARPA territorialmente competente un piano di monitoraggio e controllo degli impianti affinché nel periodo di sospensione dell'esercizio di detti impianti sia evitato ogni rischio per l'ambiente e fa salute»;
   b) al comma 11-quater sostituire le parole da «I gestori» a «attività di produzione» con le seguenti: «I gestori degli impianti, entro un anno dalla sospensione di cui al comma 11-ter, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente la ripresa dell'attività di produzione». Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al decorso del predetto termine di un anno, si applicano le norme di cui alla Parte quarta, titolo V in tema di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati»;
   c) al comma 11-septies, dopo le parole: «regioni» inserire le seguenti: «dei comuni».

em. 38.176.