Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.
Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.