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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.35.125.27. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
0.35.125.27.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

em. 35.125.