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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.35.125.18. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
0.35.125.18.

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:
sia esistenti e sostituire la parola: devono con: possono;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli Impianti sono tenuti a versare, oltre alla tariffa prevista dagli Enti d'ambito della regione di destinazione, un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima della quota annuale degli ammortamenti degli impianti e della quota di remunerazione del capitale investito, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore fino a un massimo dell'80 per cento su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani, la parte residua sarà versata dal gestore ai Comuni compresi entro un raggio di 4 km dall'impianto per gli stessi scopi.;
   al comma 9 sostituire le parole: commi 3, 5 e 8 con le seguenti: commi 3 e 8.

em. 35.125.