Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: e gli impianti di incenerimento fino a: il conferimento dei rifiuti in discarica con le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;
b) sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
«2. Ai medesimi fini di al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli gli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui».
Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.