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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.47. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2014  [ apri ]
9.47.

  Aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3».

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