stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.176. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2014  [ apri ]
38.176.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Considerate le mutate esigenze del mercato elettrico e la conseguente modalità di utilizzo degli impianti di produzione, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività del settore elettrico e al fine di garantire il contenimento dei costi energetici, i gestori di impianti termoelettrici di potenza nominale maggiore di 300 MW che possono essere eserciti nel rispetto delle AIA vigenti, così come aggiornate dal decreto legislativo 46 del 2014, fermo restando quanto previsto per i casi di definitiva messa fuori servizio degli impianti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e modalità da concordare con il Ministero dello sviluppo economico, sospendere temporaneamente l'esercizio di detti impianti di generazione di energia elettrica dando priorità a quelli meno efficienti e con un più elevato livello emissivo.
  11-ter. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio si considerano vigenti, fino alla scadenza naturale, le AIA precedentemente rilasciate. A tal fine, i gestori concordano con il Ministero dell'Ambiente una riduzione ed una semplificazione delle attività di monitoraggio e controllo degli impianti affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute.
  11-quater. I gestori degli impianti possono in qualsiasi momento comunicare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente la ripresa dell'attività di produzione fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia ambientale e l'applicazione del piano di monitoraggio e controllo previsto in AIA per l'impianto in esercizio. Per quegli impianti considerati strategici ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, così come individuati con successivo provvedimento dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di cessazione dell'esercizio non vengono implementati i piani di dismissione.
  11-quinquies. Nel caso in cui i gestori di impianti di generazione di energia elettrica intendano invece procedere alla reindustrializzazione dei siti, trova applicazione per tali siti quanto disposto dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.
  11-sexies. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Il Relatore