Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato»).
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter aggiungere il seguente:
14-quater. A partire dall'anno 2014, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato» già sede di impianti di produzione di amianto e di beni in amianto. L'esclusione delle spese opera nel limite massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda i finanziamenti già assegnati a tal fine dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore della regione Piemonte.