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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.67. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/10/2014  [ apri ]
26.67.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, la parola: «demaniali», è sostituita dalla seguente: «pubblici»;
   b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «L'accordo», sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo»; nel secondo periodo, le parole: «un proprio progetto», sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; le parole: «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo», sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa»; dopo la parola: «finanziamento», sono inserite le seguenti: «, valorizzazione o alienazione»; il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
   d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «e il Ministero della difesa possono», sono sostituite dalle seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può»; le parole: «un progetto», sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; le parole: «del progetto», sono sostituite dalle seguenti: «della proposta»;
   e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: «il progetto», sono sostituite dalle seguenti: «la proposta»; le parole: «ovvero con il Ministero della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2»;
   f) al comma 6, le parole: «ovvero il Ministero della difesa procedono», sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,»;
   g) al comma 7, dopo le parole: «variante urbanistica», sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;
   h) al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa».

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