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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.142. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2014  [ apri ]
7.142.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le Regioni che non hanno individuato gli Enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, dotato di personalità giuridica, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, e comunque non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;
    3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;
    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentita la gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in ambiti territoriali di dimensione comunque non inferiore al territorio delle province, o delle città metropolitane della Regione».

  Conseguentemente:
   1) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis. All'articolo 149, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione;
   2) al comma 1, lettera i), alinea, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. «Entro il 31 dicembre 2014, e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta al Parlamento una relazione relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: a) a carico delle Regioni, per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito; b) a carico degli Enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli Enti Locali, in relazione alla partecipazione agli Enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio».
   3) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «della depurazione delle acque» con: «idrico»;
    b) sostituire le parole: «o urbanistico» con: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
    c) sostituire le parole: «Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative» con le altre: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012 e della Delibera CIPE 21/2014 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
   4) al comma 7, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2014» con: «entro il 31 dicembre 2014»;
    b) sostituire le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo» con le altre: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo».
   5) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono aggiunte le seguenti «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche».

Il Relatore