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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2014  [ apri ]
6.07.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).

  1. All'articolo decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

   b) all'articolo 91, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno e pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135-bis.
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).

  1. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intendono tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  2. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico per l'Edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
  3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1,2,3.

Il Relatore