Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).
1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la lettera tt) è sostituita dalla seguente:
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 50 per cento di calore di scarto;
il 75 per cento di calore cogenerato;
il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.