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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.55.47. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2014  [ apri ]
0.6.55.47.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
  4-quater, Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.
  4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, «predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.
  4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
  4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».

em. 6.55.