Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma e), tale possibilità è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.