Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Conseguentemente al medesimo comma:
lettera b) dopo le parole: stazione appaltante aggiungere le seguenti: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sostituire le parole: i bandi di cui al comma 5 con le seguenti: i bandi e gli avvisi di cui ai commi 3 e 5;
sostituire la lettera d) con la seguente: d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
sostituire la lettera e) con la seguente: e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 100.000 euro.