Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-bis è sostituito con il seguente:
2-bis. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.
2. Il comma 1-ter, dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito con il seguente comma:
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.