Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non concessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio floculanti con acrilamide o poliacrilamide).