Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 41-bis della legge n. 98 del 2013, e apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, in particolare per gli aspetti relativi al deposito preliminare alla raccolta, alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, alla gestione di terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto, alle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto, e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;.