Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) Il rispetto del principio di derivazione comunitaria «chi inquina, paga»;
f) Privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;
g) Indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.