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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
8.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla disciplina di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).

  1. In considerazione della necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, secondo le seguenti misure:
   a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
   b) olio vegetale, diverso da quello di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
   c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
   d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/kg.

  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
  3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
   a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
   b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
   c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
   d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
   e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

  4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto che ne prevede la modifica.