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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.124. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
7.124.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua le regioni adottano dei criteri che privilegiano interventi che utilizzano le tecniche dell'ingegneria naturalistica come definita ai commi 9-bis e seguenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:
   a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
   b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento coi altri materiali;
   c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.

  9-ter. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione d opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:
   a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
   b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
   c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.

  9-quater. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obbiettivi:
   a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;
   b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli habitat, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrapassi faunistici;
   c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica; garantendo l'integrazione delle componenti naturali e componenti antropiche;
   d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;
   e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

  9-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato «regolamento», prevedendo:
   a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:
    1) la soppressione, alla lettera h), delle parole: «e di ingegneria naturalistica»;
    2) l'inserimento, dopo la lettera h), alla seguente lettera:
   «h-bis) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale di costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi»;
   b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'Allegato A annesso al regolamento ai sensi di quante previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.