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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
7.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi per la messa in sicurezza e l'ampliamento di una infrastruttura acquedottistica strategica per la qualità e la continuità della risorsa idrica nella regione Lazio).

  1. Al fine di dotare la regione Lazio di un sistema acquedottistico idoneo a fronteggiare le necessità di continuità e sicurezza del servizio, nonché a rendere possibile la sostituzione delle fonti di approvvigionamento ove ciò sia reso urgente dalla qualità della risorsa attualmente erogata, l'amministratore delegato del Gestore del servizio idrico integrato, titolare dell'affidamento il cui bacino servito sia prevalente rispetto al bacino complessivo della regione Lazio, è nominato, per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Commissario per la realizzazione delle opere relative alla messa in sicurezza e all'ampliamento dell'infrastruttura acquedottistica di grande adduzione primaria «Peschiera-Capore», senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il presidente della regione Lazio, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 6.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla infrastruttura acquedottistica citata, in modo da poter avviare i lavori relativi all'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il commissario può bandire la gara e tassativamente, entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della Conferenza dei servizi, provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto non motivato di tali scadenze comporta la revoca del mandato di commissario. Il commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata infrastruttura, nonché alla necessaria protezione della qualità della risorsa e delle falde, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in relazione all'avvalimento di strutture tecniche di altri enti allo scopo titolati. Il commissario trasmette al presidente della regione interessata, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza almeno trimestrale, i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
  3. Tutti gli interventi da praticarsi sull'area interessata dalle opere di ampliamento, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione e alle finalità dell'opera, ivi compresi quelli finalizzati ad attività od opere necessarie alla protezione della qualità della risorsa e delle falde, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con il presidente della regione interessata. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del commissario può essere comunque adottata.
  5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
  6. Il commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione delle opere relative all'ampliamento dell'infrastruttura acquedottistica di grande adduzione primaria «Peschiera-Capore» sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere.
  7. Al fine di contenere gli impatti sulla tariffa del servizio idrico integrato per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle opere citate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può introdurre, anche in deroga alle norme vigenti, misure tariffarie, ivi comprese componenti specifiche, finalizzate a garantire la copertura tariffaria da parte degli utenti di tutti gli Ambiti territoriali ottimali interessati, in funzione del miglioramento del servizio, della qualità della risorsa distribuita e della sicurezza complessiva degli approvvigionamenti.