Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici.