stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
6.11.
riammesso

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
  5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259.