Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.