stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.40. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
5.40.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

  1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31 marzo 2015 sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico finanziario, corredato da idonee garanzie e asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipula di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità dei trasporti, trasmette gli schemi di atti aggiuntivi o di convenzione e i relativi piani economici finanziari, corredati dei prescritti pareri resi dal CIPE e dal NARS, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti schemi di concessione.
  2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
  3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  4. Le società concessionarie oggetto del presente articolo sono tenute ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo, al potenziamento e al completamento delle infrastrutture ferroviarie comprese all'interno dei corridoi europei TEN-T e delle relative opere di connessione. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilità del fondo dovrà essere contemplato nel piano di investimento di cui al presente articolo. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato del 50 per cento. I proventi derivanti dall'applicazione del presente disposizione alimentano il fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
  6. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già, trasmessi al CIPE.