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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.35. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
5.35.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle parole: «non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità».