Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Pubblicazione dei dati in formato aperto).
1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3, e 4 dovranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in formato open data.