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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.56. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.56.

  Al comma 5, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 280 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 190 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 90 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale.

  Conseguentemente dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente, gli enti territoriali possono escludere le risorse proprie impiegate per la rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2015.
  5-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto ricadenti nei siti di interesse nazionale di cui al comma 5-bis dal demanio dello Stato al demanio degli enti territoriali è preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero è accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno.