Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri).
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stima peritale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».