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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stima peritale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».