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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.60. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
38.60.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra.