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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
32.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa).

  1. «All'articolo 8-bis del decreto-legge 27 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6 lettera a) dopo le parole: «di cui al comma 7» è aggiunto il seguente periodo: «e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis»;
   2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali e dei responsabili unici dei contratti d'area, che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori positivi a partire dal 1o gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».