Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Le opere ricadenti nelle regioni ad elevato deficit infrastrutturale, stradale e ferroviario, possono essere, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, assoggettate ad accelerazioni esecutive attraverso la definizione di intese sindacali, per le opere già in fase di realizzazione, e negli appositi capitolati per quelle in fase di appalto. Tali interventi devono prevedere l'esecuzione delle opere su tre turni lavoratori h 24 e 7 giorni su 7. Nei decreti del Ministro o nei provvedimenti della Stazione appaltante delegata sono obbligatoriamente indicati gli oneri per la sicurezza sul lavoro.