Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure urgenti per la competitività della navigazione interna e fluviomarittima).
1. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: “riferimento alle autostrade del mare” sono aggiunte le seguenti: “e alla modalità di trasporto per vie navigabili interne e fluviomarittimo”.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
a1) alla lettera b), dopo le parole: “tra porti nazionali;” sono aggiunte le seguenti: “costituisce cabotaggio marittimo anche il trasporto fluviomarittimo di merci tra porti nazionali.”;
a2) alla lettera f), dopo le parole: “strada-mare,” sono aggiunte le seguenti: “fiume-mare,”.
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: “della modalità marittima” sono aggiunte le seguenti: “e fluviomarittima”».