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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.45. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
25.45.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  « 3. All'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi nei quali non siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelate predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), e il Ministero dei Beni Culturali non abbia accertato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici – come stabilito dal secondo periodo del comma 5 del presente articolo – decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. All'esito dei lavori della conferenza, e comunque scaduti i termini stabiliti in seno alla stessa conferenza per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».