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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
25.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 146, comma 8, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sostituiti dai seguenti: «Il sovrintendente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, è tenuto ad indicare e a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda nonché – salvo il caso in cui l'intervento non sia totalmente precluso dalla normativa vigente – ad indicare le condizioni e le modalità necessarie alla positiva conclusione del procedimento. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, nonché dichiarare il proprio assenso alle condizioni proposte dall'amministrazione per la positiva conclusione del procedimento, eventualmente corredate dai documenti necessari. Il sovrintendente adotta il provvedimento di sua competenza nei successivi dieci giorni dall'avvenuta comunicazione».