Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché, quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali.
1-ter. All'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti compresa l'installazione di fibra ottica».