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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
25.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché, quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali.
  1-ter. All'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
   e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti compresa l'installazione di fibra ottica».

ident. 25.4.