Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).
1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini» costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.