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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
23.2.
inammissibile

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nel caso di contratti di locazione stipulati da imprese di costruzione che prevedano la locazione di immobili ad uso abitativo precedentemente destinati alla vendita, i canoni di locazione dovranno essere stabiliti nell'ambito di accordi integrativi ai sensi articolo 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002.
  6-ter. Ai redditi derivanti dai suddetti contratti si applica il regime fiscale previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 maggio 2014 n. 80.
  6-quater. Nei contratti di locazione stipulati ai sensi del precedenti commi le parti possono sottoscrivere una clausola che preveda il diritto del conduttore di acquistare l'immobile alla prima scadenza con applicazione, in quanto compatibili, delle norme di cui all'articolo 8 della legge n. 80 del 2014.