Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. All'articolo 13 comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno del 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'articolo 2 comma 39 della legge 23 dicembre 2008 n. 191 concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali con figlio minori e come integrato dall'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 102 del 31 agosto 2013, a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto vengono apportate le seguenti modifiche: l'età massima per l'accesso al fondo dei nuclei monogenitoriali con figli a carico è innalzata ad anni 45 e per i componenti la giovane coppia e i nuclei conviventi con figli minori a carico il limite massimo di età è innalzato ad anni 45 per uno dei due componenti e ad anni 40 per l'altro. Alla garanzia del Fondo possono accedere anche i soggetti aventi i predetti requisiti costituiti in cooperativa di abitazione che sottoscrivono uno dei contratti previsti all'articolo 23 del presente decreto-legge.
Tali modifiche valgono anche per le previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 48 lettera c).