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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
23.04.
riammesso

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis
(Disciplina della locazione finanziaria)

  Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:

«CAPO XVII - BIS. DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.

Art. 1860-bis.
(Nozione).

  La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).

  1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
  2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.
  3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo».

ident. 23.01.23.03.23.06.