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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
23.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per l'acquisto della «Prima casa»).

  All'articolo 13 comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno del 2008 n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «L'età massima per l'accesso al fondo dei nuclei monogenitoriali con figli a carico di cui al periodo precedente è innalzata ad anni 45; per i componenti la giovane coppia e i nuclei conviventi con figli minori a carico il limite massimo di età è innalzato ad anni 45 per uno dei due componenti e ad anni 40 per l'altro; alla garanzia del Fondo possono accedere anche i soggetti aventi i predetti requisiti costituiti in cooperativa di abitazione che sottoscrivano uno dei contratti previsti all'articolo 23 del presente decreto-legge. Le previsioni di cui al precedente periodo si applicano anche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.