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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
22.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Detrazione delle spese per intendenti di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. All'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera d), punto 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) 60 per cento, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate alle finalità di cui al comma 1 pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015.