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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.6. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
21.6.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere a) ed e) e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera e).