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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.48. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
21.48.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Per l'acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. Il credito di imposta spetta nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo anche per le spese sostenute dalle cooperative edilizie per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree residenziali già possedute dalle stesse prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono riconosciuti diritti edificatori.
  4-ter. Ai fini della maturazione del credito d'imposta di cui all'articolo 4-bis le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
  4-quater. Fermo restando il limite massimo complessivo di 200.000 euro per ogni singola unità immobiliare, il credito di imposta spetta anche per l'acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
  4-quinquies. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
   a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione o all'uso o godimento per almeno dieci anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto al credito d'imposta, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili alla Cooperativa, il contratto di locazione o d'uso e godimento si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
   b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
   d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A, B, C ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
   e) il canone di locazione o d'uso e godimento non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1988, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  4-sexies. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in cinque quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione o di assegnazione in godimento, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.