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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
21.02.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico).

  1. Ai fini della rapida attuazione delle norme del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, con particolare riferimento ai contenuti degli articoli 3, 4, 5 e 10, i Comuni capoluogo delle aree metropolitane affidano in modo integrato ed unitario i servizi operativi e di assistenza progettuale inerenti la gestione amministrativa, la manutenzione, l'alienazione dei propri immobili e delle aree ad essi eventualmente correlate, ad operatori specializzati scelti con gara, da concludersi entro dodici mesi dall'approvazione del presente decreto, sulla base di uno schema di capitolato predisposto entro tre mesi dalla Consip. È escluso il ricorso per i suddetti servizi operativi e di assistenza ad aziende partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni proprietarie o a IACP comunque denominati.
  2. Le Regioni, entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto, valutano le capacità degli altri Enti locali e degli IACP comunque denominati, non compresi nel comma precedente, di svolgere le attività di gestione in modo efficiente e comunque in equilibrio di bilancio. Per la valutazione economica dovranno essere considerati i costi del personale direttamente e indirettamente addetto, i costi esterni e quelli connessi all'attività svolta ed i ricavi effettivamente conseguiti. Al fine dell'eventuale riequilibrio economico, le Regioni possono, entro i successivi sei mesi determinare misure adeguate, come l'incremento dei canoni di affitto ovvero assumere a loro carico le mancate riscossioni per morosità. Gli enti proprietari per i quali ai sensi del presente comma le Regioni valutino non raggiunto, né raggiungibile l'equilibrio di bilancio dell'anno successivo, devono attivare, entro sei mesi, le procedure di gara per individuare soggetti qualificati ad erogare per i propri immobili i medesimi servizi operativi e di assistenza di cui al precedente comma 1. Ai fini dell'indizione delle suddette procedure di gara, gli Enti proprietari di cui al presente comma, ad esclusione degli IACP delle aree metropolitane comunque denominati, conferiscono a tale scopo apposito mandato ad operare per proprio conto alla centrale di committenza regionale sulla base degli stessi indirizzi tecnico economici definiti dalla Consip ai sensi del precedente comma. All'esito della suddetta azione per gli IACP delle aree metropolitane comunque denominati, ove la Regione si esprima in modo positivo sulla predetta valutazione, si applica comunque quanto previsto al comma 1, limitatamente agli immobili di cui ai piani di vendita approvati ai sensi del successivo comma 4.
  3. Ai fini del rapido avvio della complessiva gestione esternalizzata di cui ai commi precedenti, nei tempi indicati, gli eventuali incarichi di gestione affidati precedentemente, anche se relativi a parte delle funzioni, vengono ricontrattati per favorire la transizione al nuovo modello, anche prevedendo la chiusura anticipata dei rapporti con l'attuale gestore, ovvero prevedendo proroghe tecniche degli attuali servizi necessarie a garantire la continuità dei servizi stessi.
  4. Per finanziare programmi straordinari di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi ERP, di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e di ristrutturazione ai fini di politica abitativa sociale, di parti dei territori comunali, previsti dal decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, i Comuni, gli Enti pubblici territoriali, nonché gli IACP comunque denominati procedono all'alienazione, entro il prossimo quadriennio a decorrere dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, di almeno il 30 per cento delle abitazioni e dei locali non residenziali ERP di loro proprietà, attraverso piani di dismissione redatti, come previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 47/2014, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. I proventi di tali alienazioni rimangono nella disponibilità degli enti proprietari per le finalità di cui sopra salvo la possibilità di destinare per il solo quadriennio di cui sopra, al fine del passaggio al nuovo modello operativo di cui ai precedenti ai commi e in deroga a quanto stabilito al comma 3 del decreto-legge n. 47/2014 così come convertito, sino ad un massimo del 20 per cento di detti proventi per spese inerenti la valorizzazione, la manutenzione e la gestione dei beni nonché il ripiano di eventuali squilibri finanziari dell'Ente proprietario.
  5. I piani di dismissione devono essere approvati e trasmessi alla Regione entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto. La Regione formula entro sessanta giorni dal loro ricevimento eventuali sue osservazioni, che nei successivi 30 giorni devono essere accolte dagli Enti proprietari.
  6. Nelle more della conclusione delle attività previste nei commi precedenti, le Regioni, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto, sollecitano i comuni, anche quelli non ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2013, ad avviare, anche con il supporto di soggetti privati che forniscono le adeguate garanzie organizzative e finanziarie previste dalle Regioni negli stessi tre mesi, concrete azioni di attuazione di programmi di edilizia sociale indicati nell'articolo 10 del decreto-legge n. 47/2014. I processi di definizione e attuazione dei progetti di ristrutturazione urbana su aree di concentrazione di precedenti interventi ERP (aree 167 e altre) possono attivarsi tramite ristrutturazioni, ammodernamento ed efficientamento energetico degli alloggi esistenti, di riorganizzazione degli spazi urbani, della creazione di infrastrutture di servizio. Il finanziamento di questi interventi può derivare dalla cessione di alloggi ERP, dal conferimento di alloggi pubblici.
  7. I comuni sono tenuti a informare ogni sei mesi le Regioni delle attività relative ai piani di ristrutturazione urbana, di cui al comma precedente, messe in atto e, ogniqualvolta necessario, dei relativi problemi incontrati, richiedendo alle Regioni stesse i contributi necessari alla loro rimozione.