stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
21.01.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. 1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un fabbricato, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che:
   a) l'unità immobiliare ceduta dall'impresa costruttrice sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   b) l'impresa costruttrice si impegni, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, ad eseguire sul fabbricato ricevuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere una delle due classi energetiche più alte conseguibili in relazione alla tipologia strutturale ed all'anno di costruzione dell'unità immobiliare.

  2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo inadeguato, tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato di una classe di efficienza energetica superiore a quella posseduta e, comunque, non inferiori alle classi di cui alla lettera b), l'agevolazione di cui al comma 1) si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1) si intendono revocate anche nel caso in cui l'impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero utilizzi direttamente, l'immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto avvengano dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a partire dall'anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto.